Ogni Membro dovra':

  • a)adottare con legge o con altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, le opportune misure, compresa l'adozione di adeguate sanzioni, per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione;
  • b)incaricare degli uffici di ispezione adeguati del controllo sulla applicazione delle disposizioni della Convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-148-art16 · fonte su Normattiva