Ogni membro ratificante la presente convenzione dovra':
- a)precisare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali;
- b)adottare le necessarie misure, e in particolare prevedere opportune sanzioni per assicurare la applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
- c)incaricare adeguati servizi di ispezione per il controllo sulla applicazione delle misure da adottare conformemente alle disposizioni della presente convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
