[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto solamente dopo un anno dalla sua registrazione.

[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-124-art8 · fonte su Normattiva