Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunita' adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilita' d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del Protocollo provvisorio. Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilita'.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~allegato-6-art10 · fonte su Normattiva