Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunita' adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilita' d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del Protocollo provvisorio. Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilita'.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
