Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, le Parti Contraenti aboliscono tra loro, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art15 · fonte su Normattiva