1. Qualora, durante un periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, accerti l'esistenza di pratiche di dumping esercitate nelle relazioni tra la Comunita' e la Turchia, rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine. 2. La Parte lesa puo', dopo averne informato il Consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:
- a)il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda;
- b)pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal primo comma, le pratiche di dumping continuino a sussistere. Inoltre, quando l'interesse della Parte lesa richieda un'azione immediata, detta Parte puo', dopo averne informato il Consiglio di Associazione, istituire, a titolo conservativo, misure provvisorie di protezione, ivi compresi dazi anti-dumping. La durata di queste misure non puo' superare tre mesi dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la Parte lesa avra' preso misure di protezione in virtu' della lettera b) del comma precedente. 3. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera a), primo comma del paragrafo 2 o al secondo comma dello stesso paragrafo, il Consiglio di Associazione puo', in qualsiasi momento, decidere che tali misure di protezione siano sospese in attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), il Consiglio di Associazione puo' raccomandare di sopprimere o modificare dette misure di protezione. 4. I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. Il Consiglio di Associazione puo' formulare tutte le raccomandazioni utili per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, ispirandosi all'esperienza acquisita dalla Comunita' in detto settore.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
