In sede di Consiglio di Associazione avranno luogo consultazioni sull'applicazione della "Cooperazione Regionale per lo Sviluppo (R.C.D.)". Il Consiglio di Associazione puo' all'occorrenza stabilire le disposizioni necessarie. Queste disposizioni non devono ostacolare il buon funzionamento dell'Associazione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
