1. La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione. 2. In seguito, la convenzione entrera' in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
Testo vigente dal 3 gennaio 1974
