Ciascuna Parte contraente garantira' in ogni momento il libero trasferimento dei capitali e degli utili che ne derivano, nonche' dei capitali derivanti da realizzi successivi e dei relativi utili, appartenenti agli investitori dell'altra Parte contraente, e, in caso di liquidazione o vendita, dei realizzi di tale liquidazione o vendita, fermo il diritto di ciascuna Parte contraente di esercitare equamente, in buona fede e in maniera non discriminatoria, i poteri conferibile dalla sua legislazione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;866~art5 · fonte su Normattiva