Qualora una delle Parti contraenti effettui, secondo le proprie disposizioni di legge, un pagamento a titolo di indennizzo ad un proprio investitore per un investimento di capitale o per una parte di esso investito nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima si impegna a riconoscere:

  • a)il trasferimento di qualsiasi diritto e pretesa da detto investitore alla Parte contraente che ha corrisposto la indennita';
  • b)che la Parte contraente che ha corrisposto l'indennita' e' abilitata in via di surrogazione a sostenere i diritti e le pretese e ad esercitare le azioni spettanti all'investitore, assumendone altresi' gli obblighi connessi con l'investimento di capitale, ivi compreso quello del pagamento delle relative tasse ed imposte. La Parte contraente surrogatasi potra' sostenere i diritti e le pretese ed esercitare le azioni nella stessa misura ed entro gli stessi limiti del precedente titolare tanto innanzi ad organi giudiziari dell'altra Parte contraente che in qualsiasi altra forma prevista.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;866~art6 · fonte su Normattiva