Art. 7 — Trasferimenti valutari
1. I trasferimenti valutari previsti ai precedenti articoli 4, 5 e 6 saranno effettuati liberamente e senza ritardo nella divisa convertibile in cui l'investimento di capitale e' stato effettuato, ovvero in qualsiasi altra divisa convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore alla data del trasferimento. 2. Si intendono senza ritardo i trasferimenti che si effettuano entro un termine normalmente necessario per espletare le formalita' di trasferimento. Il termine decorre dal giorno in cui e' stata presentata alle Autorita' competenti, nei modi previsti dalla legge, la richiesta di trasferimento corredata dai documenti necessari. Tale termine non deve in nessun caso superare un periodo di due mesi.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
