Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977
Art. 8 — Investimenti di capitale antecedenti
Gli investimenti di capitale effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo da investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte e gli utili che ne derivano sono egualmente disciplinati dalle disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
