Gli investimenti di capitale effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo da investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte e gli utili che ne derivano sono egualmente disciplinati dalle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;866~art8 · fonte su Normattiva