Altre forme di collaborazione Le autorita' indicate all'articolo 3 della presente convenzione cooperano nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali e possono concludere intese, concernenti particolarmente:

  • a)l'esecuzione di operazioni di soccorso;
  • b)le misure di prevenzione e di lotta contro le catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo. In tale ambito dette autorita': si scambiano tra di loro tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, comprese quelle concernenti le modalita' di gestione degli incidenti che hanno avuto luogo o che potrebbero verificarsi nei rispettivi territori; mettono a punto programmi di ricerca; organizzano seminari e corsi scientifici e tecnici, prevedendo scambi di visite del personale specializzato;
  • c)le esercitazioni congiunte in vista di operazioni di soccorso sul territorio di ciascuna delle parti contraenti.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art13 · fonte su Normattiva