[1]ARTICOLO XXIII. Riserve

[2]1. La presente Convenzione non e' soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformita' alle disposizioni del presente Articolo nonche' degli Articoli XV e XVI. 2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potra' formulare una riserva specifica relativamente a:

  • a)qualunque specie compresa nelle Appendici I, II e III;
  • b)qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'Appendice III. 3. Finche' una delle Parti della presente Convenzione non ritirera' la riserva dalla stessa formulata in conformita' con le disposizioni del presente Articolo, tale Stato sara' considerato come uno Stato non Parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxxiii · fonte su Normattiva