[1]in materia di stato civile
[2]1. Il capo dell'ufficio consolare puo' redigere gli atti di stato civile riguardanti la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato di invio, nonche' rilasciare estratti e certificati di tali atti. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
