• 1)La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata.
  • 2)Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell'Unione.
  • 3)La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avra' ricevuto la notificazione.
  • 4)La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art35 · fonte su Normattiva