- 1)La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limitazioni di durata.
- 2)Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell'Unione.
- 3)La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avra' ricevuto la notificazione.
- 4)La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione.
Testo vigente dal 2 agosto 1978
