Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti
Art. 2 (Accordo)
[1]della classificazione
[2]1. a) La classificazione consta:
- i)del testo che e' stato stabilito in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea sulla classificazione dei brevetti d'invenzione del 19 dicembre 1954 (denominata in seguito "Convenzione europea") e che e' entrato in vigore ed e' stato pubblicato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa il 1 settembre 1968;
- ii)delle modificazioni che sono entrate in vigore in virtu' dell'articolo 22) della Convenzione europea prima dell'entrata in vigore del presente Accordo;
- iii)delle modificazioni apportate in seguito in virtu' dell'articolo 5 e che entrano in vigore conformemente all'articolo 6.
- b)La guida d'utilizzazione e le note contenute nel testo della classificazione sono parti integranti della medesima. 2. a) Il testo di cui all'alinea 1 a) i) e' contenuto nei due esemplari autentici, nelle, lingue inglese e francese, depositati nel momento in cui il presente Accordo e' aperto alla firma, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominati in seguito rispettivamente "Direttore generale" e Organizzazione") istituita dalla Convenzione del 14 luglio 1967.
- b)Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) ii) sono depositate in due esemplari autentici, nelle lingue inglese e francese, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale.
- c)Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) iii) sono depositate in un solo esemplare autentico, nelle lingue inglese e francese, presso il Direttore generale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
