Art. 3 (Accordo)
[1]della classificazione
[2]1. La classificazione e' redatta nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede. 2. L'Ufficio internazionale dell'Organizzazione (denominato in seguito "Ufficio internazionale"), previa consultazione dei Governi interessati e sulla base di una traduzione proposta da questi Governi o ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non abbia incidenze finanziarie sul bilancio dell'Unione particolare o sull'Organizzazione, redige dei testi ufficiali nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea, di cui all'articolo 7, potra' designare.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
