[1]dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica
[2]1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio stabilisce la liquidazione dei conti nei confronti di un membro che cessa di far parte del presente accordo per i seguenti motivi:
- a)impossibilita' di accettare una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 42;
- b)recesso dall'accordo a norma dell'articolo 43; oppure
- c)esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 44. 2. Il Consiglio conserva i contributi versati al conto amministrativo da un membro che cessa di far parte del presente accordo. 3. Un membro che abbia ricevuto un rimborso adeguato a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo di liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione. A tale membro non puo' inoltro essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione, dopo che e' stato versato il suddetto rimborso.
Testo vigente dal 20 marzo 1985
