[1]dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica

[2]1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio stabilisce la liquidazione dei conti nei confronti di un membro che cessa di far parte del presente accordo per i seguenti motivi:

  • a)impossibilita' di accettare una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 42;
  • b)recesso dall'accordo a norma dell'articolo 43; oppure
  • c)esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 44. 2. Il Consiglio conserva i contributi versati al conto amministrativo da un membro che cessa di far parte del presente accordo. 3. Un membro che abbia ricevuto un rimborso adeguato a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo di liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione. A tale membro non puo' inoltro essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione, dopo che e' stato versato il suddetto rimborso.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art45 · fonte su Normattiva