Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari ed esperti, si riunira' di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. In concreto, la Commissione esaminera' se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. La stessa Commissione sottoporra' alle Autorita' competenti dei due Paesi, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due Paesi.
Testo vigente dal 15 marzo 2006
