Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~approvazione-art3 · fonte su Normattiva