Sospensione delle operazioni e regolamento degli obblighi del Fondo 1. Il Fondo puo' sospendere le sue operazioni con un voto del consiglio dei governatori. Il ritiro della Banca o di tutti gli Stati partecipanti, a norma dell'articolo 37, comporta la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo. Dopo la sospensione delle sue operazioni, il Fondo cessa immediatamente ogni attivita' ad eccezione di quelle che hanno per oggetto la realizzazione disposta, la conservazione e la salvaguardia del suo attivo, nonche' la liquidazione dei suoi obblighi. Sino alla liquidazione definitiva di tali obblighi e sino alla ripartizione di questi beni, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli impegni reciproci del Fondo e dei partecipanti, nel quadro del presente accordo, restano intatti, con riserva tuttavia che nessun partecipante puo' essere sospeso o ritirarsi e che nessuna ripartizione puo' essere fatta ai partecipanti se non in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2. Nessuna ripartizione puo' essere fatta ai partecipanti, in base alle loro sottoscrizioni, prima che siano state regolate tutte le obbligazioni a favore dei creditori o che abbiano formato oggetto di provvedimenti e prima che il consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una tale ripartizione. 3. Sotto riserva di quanto precede e di tutti gli accordi speciali stipulati in merito alla ripartizione delle risorse, al momento della fornitura di esse al Fondo, questo ripartisce i suoi beni tra i partecipanti in proporzione delle somme versate dai predetti a titolo delle loro sottoscrizioni. Ogni ripartizione, ai sensi della precedente disposizione del presente paragrafo, e' subordinata, per ogni partecipante, al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo da parte del partecipante. Tale ripartizione e' effettuata nelle date, nelle monete, in contanti o con altri beni, nel modo che il Fondo ritiene giusto ed equo. La ripartizione tra i vari partecipanti non deve essere necessariamente uniforme per quanto concerne la natura dei beni cosi' ripartiti o delle monete nelle quali essi sono stabiliti. 4. Ogni partecipante che riceve beni ripartiti dal Fondo, in applicazione del presente articolo, o dell'articolo 39, e' surrogato in tutti i diritti che il Fondo sia su tali beni prima della loro ripartizione.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art40 · fonte su Normattiva