membri del Consiglio della Fondazione, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi verso o dai luoghi di attivita', godono dell'immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi parole e scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, tranne in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione e in caso di danni causati da un veicolo di proprieta' di uno di essi o da esso guidato.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art4 · fonte su Normattiva