1. Ogni proposta diretta a portare modifiche al presente accordo, proveniente da un partecipante, da un governatore o dal consiglio di amministrazione, e' comunicata al presidente del consiglio dei governatori che ne investe lo stesso consiglio. Se il consiglio dei governatori approva l'emendamento proposto, il Fondo chiede ai partecipanti, per lettera o telegramma circolare, se accettano il detto emendamento. Se i tre quarti dei partecipanti che dispongono dell'ottantacinque per cento dei voti accettano l'emendamento proposto, il Fondo ne prende atto in una comunicazione ufficiale che porta a conoscenza dei partecipanti. Gli emendamenti entrano in vigore, nei confronti di tutti i partecipanti, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale prevista dal presente paragrafo, a meno che il consiglio dei governatori non stabilisca una data o un termine diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il consiglio dei governatori deve approvare all'unanimita' ogni emendamento concernente: (i) la limitazione di responsabilita' di cui all'articolo 10; (ii) le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 relative alle sottoscrizioni aggiuntive; (iii) il diritto di recedere dal Fondo; (iv) le maggioranze di voto richieste dal presente accordo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art51 · fonte su Normattiva