Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non puo' esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformita' della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilita' di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorita' competente, o di una o piu' persone specificamente designate da detta autorita', e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art13 · fonte su Normattiva