(1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di di una rendita dovuta in virtu' della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza. (2) Se il titolare di una pensione o di una, rendita dovuta in virtu' della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni cosi' corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art11 · fonte su Normattiva