(1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per 1 della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia alla Autorita' competente dell'altro Paese. (2) Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresi' entro un mese dalla pubblicazione, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'art. 2.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
