Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalita' occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri o impiegati di tali rappresentanze. Tuttavia:
- 1)gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo;
- 2)i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, sono soggetti alla legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
