[1]per i membri dell'ufficio consolare

[2]Lo Stato di residenza prende tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilita' di svolgere la propria attivita' e di godere delle immunita' e dei privilegi accordati dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art37 · fonte su Normattiva