[1]e tasse consolari

[2]1. L'ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi ed i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art36 · fonte su Normattiva