[1]' dalla giurisdizione

[2]1. Il funzionario e l'impiegato consolare non sono sottoposti alla giurisdizione delle autorita' giudiziarie civili ed amministrative dello Stato di residenza per le attivita' svolte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano:

  • a)nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni causati nel territorio dello Stato di residenza da un veicolo, da una nave o da un aeromobile;
  • b)nel caso di un'azione civile derivante da un contratto che non sia stato stipulato espressamente o implicitamente da un funzionario o da un impiegato consolare in qualita' di mandatario dello Stato di invio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art40 · fonte su Normattiva