1. Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere della Convenzione e alle condizioni previste allo articolo 3, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
