1. Uno speciale trattamento e' concesso agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo. Si e' tenuto altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare o insulari. 2. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato meno sviluppato. Consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. 3. I prestiti speciali per gli Stati meno sviluppati sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di pagamento di 10 anni. Essi comportano un tasso d'interesse ridotto dello 0,75% all'anno. 4. La Comunita' agevola in via prioritaria l'accesso degli Stati ACP meno sviluppati ai contributi in capitali di rischio gestiti dalla Banca. 5. Possono essere inoltre concessi prestiti sulle risorse proprie della Banca negli Stati ACP meno sviluppati tenuto conto dei criteri definiti dall'articolo 104.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art106 · fonte su Normattiva