1. Quando uno Stato ACP dispone, quali dirigenti amministrativi e tecnici, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. 2. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo e' limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art143 · fonte su Normattiva