1. Le domande di trasferimento sono inammissibili nei seguenti casi:

  • a)se la domanda e' presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione;
  • b)se dall'esame della domanda, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunita' e' conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunita'. 2. Possono inoltre essere dichiarate inammissibili le domande di trasferimento se, previe consultazioni, risulta dalla domanda che lo Stato ACP richiedente ha registrato, per le sue esportazioni per tutte le destinazioni durante l'anno di applicazione, proventi in eccedenza rispetto alla media dei suoi proventi da esportazione per tutte le destinazioni, per ciascun prodotto che costituisce oggetto di una richiesta durante i quattro anni che precedono l'anno di applicazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art38 · fonte su Normattiva