La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, puo', in conformita' del proprio statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 95 in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dello Stato ACP interessato e della Comunita'.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art59 · fonte su Normattiva