1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono insediati. 2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi' delle disposizioni dell'articolo 8.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
