[1]PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI.

[2]Le Alti Parti Contraenti, desiderando apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle Importazioni nella Comunita' Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate a questo Trattato:

[3]Articolo 1.

[4]Il presente Protocollo e' applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27-10, 27-11, 27-12, ex 27-13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27-14 della Nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.

Testo vigente dal 15 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-19;891~art1 · fonte su Normattiva