1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, provochino effettive difficolta' sul suo mercato e che e' necessaria un'azione immediata per farvi fronte, puo' decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione. 2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi vengano effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o piu' Stati membri della C. E. E. e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'Allegato al presente Protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso, saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prendera' atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.
Testo vigente dal 15 ottobre 1964
