1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, constati che le importazioni nella Comunita' di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi provocano effettive difficolta' sul mercato di uno o piu' Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali cosi' introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. 2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nella Comunita' di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno. 3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo puo' occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e puo', in qualunque momento, modificarle o annullarle con decisione presa a maggioranza qualificata.

Testo vigente dal 15 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-19;891~art3 · fonte su Normattiva