Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamentoin prova indipendentemente dall'osservazione della personalit…
Art. 2 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza…
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1986 al 9 ottobre 2010. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese". 2. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' inserito il seguente: "Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena". 3. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare). - 1. La competenza in materia di affidamento in prova e' attribuita al tribunale militare di sorveglianza". 4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' abrogato".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-23;897~art1 · fonte del testo