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1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese". 2. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' inserito il seguente: "Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena". 3. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare). - 1. La competenza in materia di affidamento in prova e' attribuita al tribunale militare di sorveglianza". 4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' abrogato".

Testo in vigore dal 27 dicembre 1986 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/1992

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1992

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamentoin prova indipendentemente dall'osservazione della personalit…

    Art. 2 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 251/1992

    Questione inammissibile
    3 giugno 1992

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;897~art1 · fonte del testo