Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese". 2. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' inserito il seguente: "Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena". 3. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare). - 1. La competenza in materia di affidamento in prova e' attribuita al tribunale militare di sorveglianza". 4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, e' abrogato".
Testo in vigore dal 27 dicembre 1986 al 9 ottobre 2010
