[1]Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963

[2]I Governi firmatari del presente protocollo, Considerando che, con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del suo articolo 37, l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 viene a scadere il 30 settembre 1967, e, Considerando che e' auspicabile che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 continui a produrre i suoi effetti dopo questa data, Hanno convenuto su quanto segue:

[3]Articolo primo

[4]L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 (in appresso denominato "l'Accordo") continuera' a produrre i suoi effetti tra le parti del presente protocollo sino alla fine della campagna oleicola 1968-69.

Testo vigente dal 13 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-11-07;909~protocollo-art1 · fonte del testo