Art. 1 (Protocollo)
[1]Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963
[2]I Governi firmatari del presente protocollo, Considerando che, con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del suo articolo 37, l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 viene a scadere il 30 settembre 1967, e, Considerando che e' auspicabile che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 continui a produrre i suoi effetti dopo questa data, Hanno convenuto su quanto segue:
[3]Articolo primo
[4]L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 (in appresso denominato "l'Accordo") continuera' a produrre i suoi effetti tra le parti del presente protocollo sino alla fine della campagna oleicola 1968-69.
Testo vigente dal 13 dicembre 1969
