[1]Articolo VIII.

[2]Ciascuna Alta Parte Contraente considerera' con spirito amichevole dando adeguata opportunita' di consultazione tutte le questioni che l'altra Alta Parte Contraente possa sollevare in merito a qualsiasi questione che influisca sul funzionamento del presente Accordo o del predetto Trattato.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artviii · fonte del testo