[1]Articolo VIII.
[2]Ciascuna Alta Parte Contraente considerera' con spirito amichevole dando adeguata opportunita' di consultazione tutte le questioni che l'altra Alta Parte Contraente possa sollevare in merito a qualsiasi questione che influisca sul funzionamento del presente Accordo o del predetto Trattato.
Testo vigente dal 1 settembre 1960
