[1]Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a che non sia denunciato da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere effetto per le imposte relative a ciascun anno imponibiLe che inizia il, o successivamente al primo gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia. FATTO ad Ankara il 29 settembre 1931 in lingua turca, italiana ed inglese. In caso di divergenze tra il testo turco e italiano, prevarra' il testo inglese.

[2]Per la Repubblica di Turchia Per la Repubblica italiana Ahmet Senvar Dogu Bartolomeo Attolico

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;913~art5 · fonte su Normattiva