• 1)Quando le parti abbiano concordato che le controversie di cui all'art. 23, par. 4), lett. a), b), c), h), i) siano risolte con procedure diverse da quelle stabilite dal citato articolo, o si accordino su procedure per risolvere una controversia particolare insorta tra di loro, tali controversie sono, a richiesta di una qualsiasi delle parti, risolte in conformita' di tale intese.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche alle controversie di cui all'art.23, par.4), lett. e), f), g) a meno che le leggi, le regole e i regolamenti nazionali non impediscano ai caricatori di avere questa liberta' di scelta.
  • 3)Le procedure di conciliazione, una volta iniziate, hanno la precedenza sui rimedi offerti dalla legislazione nazionale. Se una parte invoca le norme di diritto internazionale per la risoluzione di una controversia alla quale il presente capitolo si applica, senza avere preventivamente esperito la procedura in esso prevista, il procedimento e' sospeso a richiesta del convenuto, e la controversia e' sottoposta alle procedure definite nel presente capitolo dalla Corte e dall'autorita' presso la quale siano state invocate le norme nazionali.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art25 · fonte su Normattiva