1 - La presente Convenzione puo'' essere denunciata da uno qualsiasi delle Parti Contraenti in qualsiasi momento dopo che sia scaduto il periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale essa e' entrata in vigore. 2 - La denuncia sara' effettuata mediante notifica al depositario per iscritto, e avra' effetto un anno dopo la data di ricezione da parte del depositario o della scadenza di un periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art50 · fonte su Normattiva