- Funzioni del Depositario.
- 1)Il depositario notifichera' agli Stati firmatari e aderenti:
- a)le firme; le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai termini dell'art. 48;
- b)la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore a termini dell'art. 49;
- c)le denuncie della presente Convenzione e termini dell'art. 50
- d)le riserve alla presente Convenzione e la revoca delle riserve:
- e)il testo delle leggi o delle altre misure che ciascuna Parte Contraente ha preso allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione in armonia all'art. 47;
- f)le proposte di emendamento e le obiezioni agli emendamenti proposte a termini dell'art. 51;
- g)l'entrata in vigore degli emendamenti ai sensi dell'art. 51 par. (3);
- 2)Il depositario adottera' anche le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione dell'art. 52.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
