- Funzioni del Depositario.

  • 1)Il depositario notifichera' agli Stati firmatari e aderenti:
  • a)le firme; le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai termini dell'art. 48;
  • b)la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore a termini dell'art. 49;
  • c)le denuncie della presente Convenzione e termini dell'art. 50
  • d)le riserve alla presente Convenzione e la revoca delle riserve:
  • e)il testo delle leggi o delle altre misure che ciascuna Parte Contraente ha preso allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione in armonia all'art. 47;
  • f)le proposte di emendamento e le obiezioni agli emendamenti proposte a termini dell'art. 51;
  • g)l'entrata in vigore degli emendamenti ai sensi dell'art. 51 par. (3);
  • 2)Il depositario adottera' anche le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione dell'art. 52.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art53 · fonte su Normattiva