[1]DEL PERSONALE, DEL MATERIALE E DEI BENI

[2]Ciascuno Stato, parte, su domanda dello Stato che richiede l'assistenza o della Parte che fornisce l'assistenza, fara' di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l'assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonche' del materiale e dei beni utilizzati per l'assistenza.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art9 · fonte su Normattiva