[1]DEL PERSONALE, DEL MATERIALE E DEI BENI
[2]Ciascuno Stato, parte, su domanda dello Stato che richiede l'assistenza o della Parte che fornisce l'assistenza, fara' di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l'assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonche' del materiale e dei beni utilizzati per l'assistenza.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
