[1]dell'assistenza

[2]Lo Stato che richiede l'assistenza o la Parte che fornisce l'assistenza puo', in qualsiasi momento, dopo adeguate consultazioni e mediante notifica scritta, domandare che sia posto fine all'assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente Convenzione. A seguito di detta domanda, le Parti interessate si consulteranno per adottare disposizioni in vista di un'adeguata cessazione dell'assistenza.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art11 · fonte su Normattiva