[1]dell'assistenza
[2]Lo Stato che richiede l'assistenza o la Parte che fornisce l'assistenza puo', in qualsiasi momento, dopo adeguate consultazioni e mediante notifica scritta, domandare che sia posto fine all'assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente Convenzione. A seguito di detta domanda, le Parti interessate si consulteranno per adottare disposizioni in vista di un'adeguata cessazione dell'assistenza.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
